LEGGE 13 – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Data:

LEGGE 13 – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

L’eliminazione delle “barriere architettoniche” e degli ostacoli che impediscono la piena vivibilità degli spazi pubblici e privati è un diritto di tutti i cittadini sancito dalla Costituzione. Il fine comune da raggiungere deve essere quindi quello di progettare in futuro senza barriere e promuovere una cultura e una politica urbanistica che sappia tener conto delle necessità e dei bisogni di tutti i cittadini nelle loro diversità.

La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni e il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio ’96, n. 503, rappresentano già un primo passo verso il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche anche se spesso la loro attuazione risulta ancora oggi di difficile o incompleta applicazione.

Con la legge del 1989 sono state introdotte tre condizioni che devono essere rispettate sia negli edifici privati che in quelli pubblici:

  • l’accessibilità

  • l’adattabilità

  • la visitabilità

Affrontare il problema in fase di progettazione non comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di strutture con barriere, al contrario, intervenire in un secondo momento per la loro eliminazione, implica costi aggiuntivi e risultati spesso non soddisfacenti.

 

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono concessi contributi a fondo perduto.

 

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

  • I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
  • i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone disabili

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

  • 1. la persona disabile
  • 2. l’esercente, la potestà o la tutela sul soggetto disabile

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

 

La domanda va redatta su apposito modulo e presentata al Sindaco del Comune in cui è situato l’immobile in cui si intendono eseguire i lavori.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
13/10/2020