Prevenzione contro le zanzare: ordinanza a tutela della salute pubblica

Data:

Prevenzione contro le zanzare: ordinanza a tutela della salute pubblica

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 582/20 G.M. del 12.08.20
Misure preventive contro le zanzare Aedes albopictus e Culex pipiens e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori
• Ordinanza in vigore nel periodo 1° agosto / 31 ottobre 2020
• La mancata osservanza delle disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad euro € 500,00
(ON/AF) – ORVIETO – Al fine di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di zanzare ed in particolare malattie infettive di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (Culex pipiens), e sulla base della direttive del Ministero della Salute, della Regione Umbria e della Azienda USL Umbria2 / Dipartimento di Prevenzione, il Comune adotta e attua le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante.
Pertanto, allo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare, si rende nota la seguente ordinanza sindacale, recante Misure preventive contro le zanzare – Aedes albopictus e Culex pipiens – e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori, che ha validità nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 ottobre 2020.
1. A tutti i cittadini: soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o  che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:    
a. non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione – barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi – nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;  
b. procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo – annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative – oltre che allo svuotamento dell’acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole per la  cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell’infestazione, ove la procedura preveda l’utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;
c. effettuare la pulizia dei tombini prima dell’avvio dei cicli di trattamento;
d. nei cimiteri:  nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi detenuti all’aperto devono essere forati sul fondo oppure devono essere riempiti con sabbia, al fine di impedire il ristagno di acqua; inoltre tutti i contenitori utilizzati devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia; non  devono essere  utilizzati sottovasi.  
e. tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
f. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell’erba;
g. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto;   
h. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi  pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l’acqua su di essi eventualmente accumulatasi.   
i. verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d’acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee.   
l. convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici
m. evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai.
n. trattare tutte le canalizzazioni delle acque meteoriche – tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane –  ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di  pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; dovrà essere effettuato comunque almeno un trattamento ogni quattro settimane; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.
2. Agli amministratori di condomini, di COMUNICARE rispettivamente:
– al Comune di Orvieto, Ufficio Ambiente PEC comune.orvieto@postacert.umbria.it 
– al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 – Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Controllo Organismi Infestanti tramite PEC aslumbria2@postacert.umbria.it oppure tramite fax 0743/210706 l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, le modalità organizzative, la tipologia e la cadenza dei trattamenti attuati, il prodotto impiegato; i provvedimenti complessivamente intrapresi per il rispetto da parte dei condomini delle indicazioni contenute nella presente ordinanza anche tramite la informativa ai condomini dei punti di pertinenza o se del caso del testo integrale della stessa ordinanza.
3. Ai soggetti pubblici e privati gestori,  responsabili o che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte ed aree dismesse, di:
– curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse e la conseguente formazione di ristagni;
– mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante.  
– seguire  le indicazioni di cui al punto 1 della presente ordinanza.
4. Ai conduttori di orti, di:
– seguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
– sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
– chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua (fusti, bidoni altro);  in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata
– sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili)  in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.
– seguire  le indicazioni di cui al punto 1.
5. Ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:
– stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi  
– svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione
– provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni.  
– comunicare, in questo caso (impossibilità di procedere ad idonea copertura dei pneumatici), almeno 5 giorni  prima dell’intervento, la data  del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata rispettivamente, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria  – Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Controllo Organismi Infestanti tramite PEC aslumbria2@postacert.umbria.it oppure tramite fax 0743/210706
– seguire  le indicazioni di cui al punto 1.
6. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, di: 
– adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti.
– provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali 
– seguire le indicazioni di cui al punto 1.
7. Ai responsabili di qualsiasi cantiere, di: 
– evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni;
– sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua; 
– provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione periodica dei potenziali focolai larvali; 
– provvedere in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
– seguire le indicazioni di cui al punto 1.
8. Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole, di:
– eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
– sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
– chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
– eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione;  
– seguire le indicazioni di cui al punto 1.
9. Ai proprietari e/o gestori di attività agricole e/o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua di:
– curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua;
– effettuare idoneo trattamento larvicida dei bacini per il deposito di acqua alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate; oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l’abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti;
– trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari, seguendo le indicazioni di cui al punto 1.     
10. Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento dei  rifiuti di: 
– adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua; in particolare i gestori di rifiuti devono: stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte di acqua sugli stessi; svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione o di commercializzazione;  
– assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, adeguati trattamenti di disinfestazione dei focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni;       
– seguire le indicazioni di cui al punto 1.
11. A chiunque gestisca aziende zootecniche o detenga animali da allevamento con particolare riferimento ad allevamenti di equini e allevamenti avicoli di:
– curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di avitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante;
– evitare in particolare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento  al massimo ogni tre giorni; 
– trattare con prodotti  larvicidi pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari, seguendo le indicazioni di cui al punto 1.
12. A tutte le categorie sopracitate, fatti salvi gli obblighi  di disinfestazione periodica contro le larve di zanzara con specifici prodotti antilarvali ed in generale il rispetto di quanto indicato al punto 1, di:
effettuare interventi contro le forme adulte negli spazi privati solo in via straordinaria: qualora nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una eccessiva presenza di insetti adulti  e comunque siano stati intrapresi tutti i provvedimenti di cui al punto 1. I trattamenti dovranno essere: mirati ai luoghi abituali di sosta della zanzara adulta, eseguiti con attrezzatura idonea a minimizzare la deriva dei prodotti utilizzati; nei modi previsti dalla norma; attenendosi strettamente a tutte le indicazioni contenute nell’etichetta del prodotto insetticida oltre che nella scheda di sicurezza, ampliamente pubblicizzati previa affissione di un adeguato numero di cartelli di avviso;  
COMUNICARE, nei casi in cui si renda strettamente necessario effettuare un trattamento contro le forme adulte di zanzara e nel rispetto delle indicazioni di cui alla lettera A, almeno 5 giorni prima dell’intervento: la data del trattamento, il tipo di sostanza utilizzata, una sintetica relazione in merito alle modalità di esecuzione del trattamento, rispettivamente al Comune di Orvieto Ufficio Ambiente PEC comune.orvieto@postacert.umbria.it e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Umbria 2, Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Aziendale Controllo Organismi Infestanti, tramite PEC aslumbria2@postacert.umbria.it oppure tramite fax 0743/210706
Nel caso che le operazioni di disinfestazione adulticida, come fortemente consigliato, siano effettuate da personale professionalmente competente, la comunicazione potrà essere compilata e trasmessa agli indirizzi di cui sopra dall’incaricato della Ditta che effettua il trattamento.
La Ditta ovvero il proprietario dello spazio privato deve pianificare l’intervento ed effettuare i trattamenti nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di esecuzione regolamentate per legge; si raccomanda in merito di seguire le indicazioni tecniche riportate nelle “Linee Guida Regionali della Regione Emilia Romagna per il corretto trattamento adulticida contro le zanzare anno 2019 consultabili sul sito internet www.zanzaratigreonline.it. Gli utilizzatori di prodotti insetticidi sono tenuti a leggere e ad attenersi a quanto riportato nell’etichetta del prodotto; tutti i prodotti presenti nel mercato italiano, inoltre, per poter essere utilizzati e venduti devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e riportare in etichetta la dicitura “Autorizzazione Ministero della Salute n. (numero) – Prodotto Biocida o Presidio Medico Chirurgico”. Con riferimento ai criteri tecnici per un corretto trattamento adulticida, dopo avere intrapreso tutti i provvedimenti di cui al punto 1, ed avere progettato l’intervento seguendo le indicazioni delle “Linee Guida” sopra citate, si raccomanda, prima di procedere alla irrorazione dei prodotti, di prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti
a. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari, notturne o nelle prime ore del mattino; 
b. effettuare i trattamenti preferibilmente con prodotti a base di piretrine naturali e comunque privilegiando quelli a più bassa tossicità per l’uomo e per l’ambiente; 
c. non effettuare trattamenti adulticidi con effetto residuale a barriera; 
d. evitare che persone o animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli e mettendoli al riparo dalle zone del trattamento prima di iniziare la irrorazione; 
e. accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre e che all’esterno delle abitazioni non siano mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria; 
f. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale erbacea o arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata; 
g. avvisare, in presenza di apiari nell’area che si intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservare gli apiari con le modalità che riterrà più opportune; 
h. coprire con idonei teli impermeabili arredi e suppellettili e/o aree giochi presenti nei giardini o nelle corti di pertinenza da irrorare, oppure lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli fruibili; 
i. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento o provvedere al loro svuotamento temporaneo mettendo al riparo gli eventuali pesci presenti; 
j. evitare la presenza prolungata di persone e animali domestici nell’area trattata per almeno 2 giorni dalla irrorazione; 
k. accertarsi che nell’area non vi siano piante destinate al consumo umano o animale; se nell’area sono presenti ortaggi e colture si dovrà provvedere a proteggerle ricoprendole prima dei trattamenti in modo adeguato con idonei teli impermeabili e successivamente a lavarli accuratamente prima del loro consumo; 
l. tutelare le persone appartenenti a “gruppi sensibili” se l’area che richiede l’intervento di disinfestazione sia confinante con aree aperte utilizzate da gruppi sensibili di popolazione (neonati, bambini, donne in gravidanza, anziani, malati cronici…); in tal caso è necessario mantenere una adeguata fascia di rispetto dal confine di tale area; 
m. apporre almeno 5 giorni prima del trattamento un numero adeguato di cartelli di avviso riportanti: nome commerciale, principio attivo e numero di autorizzazione del Ministero della Salute del prodotto utilizzato (etichettato come Prodotto Biocida oppure Presidio Medico Chirurgico), la data e la durata del trattamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, l’indicazione del pericolo per la presenza del veleno ed il relativo antidoto, quanto altro si renda necessario segnalare per la sicurezza delle persone, degli animali e dell’ambiente al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione alla popolazione interessata; 
n. attenersi strettamente a tutte le indicazioni riportate nella etichetta oltre che nella scheda di sicurezza del prodotto utilizzato. 
o. consentire l’accesso alle aree private ed alle aree recintate al personale incaricato delle attività di controllo, riconoscibile per la divisa e/o per l’apposito tesserino.
La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da  € 25,00 ad euro € 500,00
Gli interventi di disinfestazione obbligatori, non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d’ufficio  con l’addebito della spesa a carico degli inadempienti.
L’ordinanza, dispone, inoltre:
L’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del provvedimento e per l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte di acqua costituenti focolai larvali no adeguatamente gestiti, ovvero esibendo da parte dei soggetti privati e pubblici interessati dall’ordinanza: la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati; oppure il prodotto medesimo non scaduto; ovvero l’attestato di avvenuta bonifica rilasciato da Ditta Specializzata.     
In presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunja, Zika, West Nile, Usutu e di altre malattie infettive trasmissibili dalle zanzare, oppure in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza e con associati rischi sanitari, in particolare in aree circostanti siti sensibili quali ospedali, strutture per anziani o altre strutture simili, si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se necessario con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.
L’ordinanza, notificata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL n. 2 – Servizio Controllo Organismi  Infestanti, alla Stazione Carabinieri Forestale di Orvieto e trasmessa alle Associazioni Economiche di Categoria, all’Associazione degli Amministratori Condominiali e ai Soggetti Pubblici che si occupano della manutenzione della rete fognaria, della canalizzazioni delle acque meteoriche e della manutenzione idraulica dei corsi d’acqua, viene pubblicizzata mediante il sito internet del Comune, pubblici avvisi, comunicati stampa, affissione di manifesti ed altri mezzi utili alla sua divulgazione.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
12/08/2020