Coronavirus: Decreto Legge del Governo inerente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19

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Coronavirus: Decreto Legge del Governo inerente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 195/20 G.M. del 25.03.20
Coronavirus: Decreto Legge del Governo contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
• Il decreto riordina la disciplina finora emessa in materia di Coranavirus, regolamenta i rapporti tra Governo e Parlamento e i rapporti tra gli interventi del Governo e le Regioni
• Il mancato rispetto delle misure di contenimento verrà sanzionato con una multa da 400 a 3.000 euro  
(ON/AF) – ORVIETO – Il Decreto Legge adottato ieri dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Conte e del Ministro della salute, Speranza, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, riordina la disciplina finora emanata in materia di Coranavirus aggiornando e sostituendo il primo decreto di fine febbraio, varato per istituire le prime zone rosse.  
Il provvedimento regolamenta e puntualizza la condivisione dei rapporti tra l’attività del Governo e del Parlamento: ogni iniziativa del Governo verrà trasmessa ai Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferirà ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.
Il nuovo decreto legge puntualizza poi i rapporti tra gli interventi del Governo e le Regioni che, se necessario, potranno anche rafforzare i provvedimenti governativi; nonché il ruolo degli Enti Locali nella gestione delle ordinanze anti-Coronavirus
Nello specifico, il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. 
L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Tra le misure adottabili rientrano:
– la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
– la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
– la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
– la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
– la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
– la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
– la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
– la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
– la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
– l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è previsto che il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze.
Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle Regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza
Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
Il decreto legge prevede inoltre che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni (articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale).

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Ultimo aggiornamento
25/03/2020