COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 404/19 G.M. del 03.06.19
Misure preventive contro le zanzare Aedes albopictus e Culex pipiens e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori
• Iniziano questa settimana le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, con inserimento nelle caditoie stradali di pastiglie anti larvali
• Ordinanza in vigore nel periodo 1° giugno / 31 ottobre 2019
• La mancata osservanza delle disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad euro € 500,00
(ON/AF) – ORVIETO – Al fine di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di zanzare ed in particolare malattie infettive di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (Culex pipiens), e sulla base della direttive del Ministero della Salute, della Regione Umbria e della Azienda USL Umbria2 / Dipartimento di Prevenzione, il Comune adotta e attua le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante.
In tal senso, l’Ufficio Ambiente fa sapere che iniziano questa settimana le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, con inserimento nelle caditoie stradali di pastiglie anti larvali. Tali interventi fanno parte del piano nazionale di sorveglianza e risposta alla arbovirosi trasmesse da zanzare ed altri vettori (come è noto, infatti, i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante).
Inoltre, al fine di informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione della Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari Locali, in collaborazione con l’Azienda USL Umbria 2, si rende nota la seguente ordinanza sindacale, recante Misure preventive contro le zanzare – Aedes albopictus e Culex pipiens – e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori, che ha validità nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 ottobre 2019.
1. A tutti i cittadini: soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:
a. non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione – barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi -. nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; b. procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo – annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative – oltre che allo svuotamento dell’acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole per la cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell’infestazione, ove la procedura preveda l’utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;
c. effettuare la pulizia dei tombini prima dell’avvio dei cicli di trattamento;
d. nei cimiteri: nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi detenuti all’aperto devono essere forati sul fondo oppure devono essere riempiti con sabbia, al fine di impedire il ristagno di acqua; inoltre tutti i contenitori utilizzati devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia; non devono essere utilizzati sottovasi.
e. tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
f. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell’erba;
g. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto;
h. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l’acqua su di essi eventualmente accumulatasi.
i. verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d’acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee.
l. convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici
m. evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai.
n. trattare tutte le canalizzazioni delle acque meteoriche – tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane – ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; dovrà essere effettuato comunque almeno un trattamento ogni quattro settimane; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.
2. Agli amministratori di condomini di:
COMUNICARE entro il 30 giugno 2019, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n. 2 via fax allo 0763/340246; oppure per e-mail enrico.tilli@uslumbria2.it, o claudio.lavecchia@uslumbria2.it o yari.delpriore@uslumbria2.it l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti ed il prodotto impiegato; i provvedimenti complessivamente intrapresi per il rispetto da parte dei condomini delle indicazioni contenute nella presente ordinanza; il prodotto contro le larve può essere utilizzato anche autonomamente seguendo le modalità e le cadenze indicate in etichetta; nel caso di trattamento autonomo è necessario comunicare il nominativo dell’incaricato dello stesso trattamento.
3. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte ed aree dismesse, di:
– curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse
– mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante.
– rispettare comunque le indicazioni di cui al punto 1n
4. Ai conduttori di orti, di:
– seguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
– sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
– chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua (fusti, bidoni ecc.); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata
– sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.
5. Ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:
– stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi
– svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione
– provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni.
– comunicare, in questo caso (impossibilità di procedere ad idonea copertura dei pneumatici), almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.2 via fax allo 0763/340246; oppure per e-mail enrico.tilli@uslumbria2.it o claudio.lavecchia@uslumbria2.it o yari.delpriore@uslumbria2.it che provvederà ai controlli necessari;
6. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, di:
– adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti.
– provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali
– seguire le indicazioni di cui al punto 1n
7. Ai responsabili di qualsiasi cantiere, di:
– evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni
– sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua
– provvedere in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
– assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali
– seguire le indicazioni di cui al punto 1n
8. Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:
– eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
– sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
– chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
– eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione;
– seguire le indicazioni di cui al punto 1n
9. Ai proprietari e/o gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua di:
– effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;
– oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l’abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti.
10. Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento dei rifiuti di:
– adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua; in particolare i gestori di rifiuti devono: stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte di acqua sugli stessi; svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione o di commercializzazione
– assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, adeguati trattamenti di disinfestazione dei focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni
– seguire le indicazioni di cui al punto 1n
11. A coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di:
– evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni
– trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari, seguendo le indicazioni di cui al punto inerente il trattamento delle canalizzazioni delle acque meteoriche.
– I trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.
12. A tutte le categorie sopracitate, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica contro le larve di zanzara sopra richiamati, di:
– effettuare interventi contro le forme adulte: qualora nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una eccessiva presenza di insetti adulti; su esplicita segnalazione dei competenti servizi della Azienda USL. I trattamenti dovranno essere mirati ai luoghi abituali di sosta della zanzara adulta ed eseguiti con attrezzatura idonea a minimizzare la deriva dei prodotti utilizzati; dovranno comunque essere utilizzate formulazioni acquose e prive di solventi.
– comunicare, nei casi in cui si renda necessario un trattamento contro le forme adulte di zanzara, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata e le modalità di esecuzione del trattamento stesso al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Umbria 2, fax allo 0763/340246; oppure per e-mail enrico.tilli@uslumbria2.it o claudio.lavecchia@uslumbria2.it o yari.delpriore@uslumbria2.it che provvederà alle azioni di competenza ed ad eventuali controlli.
– consentire l’accesso alle aree private ed alle aree recintate al personale incaricato delle attività di controllo, riconoscibile per la divisa e / o per l’apposito tesserino.
La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad euro € 500,00.
Gli interventi di disinfestazione obbligatori, non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d’ufficio con l’addebito della spesa a carico degli inadempienti;
L’ordinanza, dispone, inoltre:
L’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del provvedimento e per l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi ed esibendo da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dall’ordinanza: la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati; oppure il prodotto medesimo non scaduto; ovvero l’attestato di avvenuta bonifica rilasciato da Ditta Specializzata.
In presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunja, Zika e di altre malattie infettive trasmissibili dalle zanzare oppure in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili, si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.
L’ordinanza, notificata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL n. 2, Servizio Controllo Organismi Infestanti, alla Stazione Carabinieri Forestale di Orvieto e alla Polizia Provinciale viene pubblicizzata mediante il sito internet del Comune, pubblici avvisi, comunicazione agli amministratori di Condominio e alle associazioni di categoria direttamente interessate; inoltre, mediante affissione di manifesti ed altri mezzi utili alla sua divulgazione; infine, copia dell’ordinanza può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Orvieto.
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