Prevenzione incendi boschivi: Misure precauzionali della Funzione Associata di Protezione Civile / Area Sud-Ovest Orvietano
COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 463/18 G.M. del 07.06.18
Misure precauzionali di prevenzione incendi nel territorio comunale
(ON/AF) – ORVIETO – Stante l’approssimarsi della stagione estiva ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, i Sindaci della funzione associata di Protezione Civile dell’Area Sud-Ovest Orvietano adottano con una apposita ordinanza le seguenti misure precauzionali volte ad impedire il verificarsi di incendi nei propri territorio comunali.
Più precisamente, in base alla Legge Regionale n. 353/2000, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi, pertanto:
– E’ vietato accendere fuochi ad una distanza inferiore a mt. 50 da superfici boscate, siepi o sterpaglia,
– E’ vietato accendere fuochi in giornate ventose;
– E’ fatto obbligo di ripulire dalla vegetazione una fascia di almeno 5 mt intorno alla zona di accensione del fuoco;
– E’ fatto obbligo si bruciare piccoli mucchi e di sorvegliare il fuoco;
– E’ fatto obbligo per Società Autostrade e Ferrovie dello Stato di pulire i tratti di loro competenza ai margini autostradali e ferroviari.
Al fine di prevenire il verificarsi di incendi nel territorio comunale ed a salvaguardia e tutela della incolumità pubblica e privata, con ordinanza sindacale viene disposto che:
– allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le zone boschive e le linee ferroviarie si propaghino incendi, tutti i proprietari di terreni prossimi ai boschi e alla ferrovia devono tenere sgombri i loro terreni dai covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile, assumendo tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio. L’ordinanza vale anche per gli Enti gestori della FF.SS., della Società autostrade e dei Gestori Elettrici;
– i proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di 4 metri;
– Stesso obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena, per l’inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi che naturalmente vi crescono, si vanno seccando;
– Divieto di bruciare le stoppie fino al 30 settembre 2018, salvo diversa disposizione da parte della Regione Umbria.
In caso di violazione delle suddette disposizioni verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. I proprietari e possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per negligenza e inosservanza dell’ordinanza.
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento
07/06/2018