COMUNICATO STAMPA n. 741/19 C.C.-G.M.
Associazione TeMa: anche la Commissione Capigruppo chiede la convocazione dell’Assemblea dei Soci
• Gli esiti della riunione della Commissione per la verifica in ordine alla situazione finanziaria dell’associazione
(ON/AF) – ORVIETO – 24.10.19 – Convocata dal Presidente del Consiglio Comunale d’intesa con il Sindaco, si è tenuta questa mattina presso la sede comunale la riunione della Commissione Capigruppo per la verifica in ordine situazione finanziaria dell’Associazione TeMa, secondo quanto emerso dall’analisi sull’indebitamento della partecipata svolta dall’esperto in crisi d’impresa appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale.
Ai lavori della Commissione hanno partecipato, oltre al Sindaco, il Consulente commercialista, Dr. Francesco Angeli, il Segretario Generale e il dirigente della Ragioneria del Comune.
Ad inizio della riunione il Consulente ha detto che il lavoro svolto è stato quello di acquisire e visionare una serie di documenti quali: i bilanci redatti dall’Associazione relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 comprensivi della relazione del Consiglio di amministrazione e del revisore unico; la situazione economica e finanziaria dell’Associazione aggiornata al 31 luglio 2019 ed ulteriori documenti riguardanti sia le posizioni debitorie che creditorie dell’associazione, nonché la situazione contabile dell’Associazione alla data del 30 giugno 2019 al fine di verificare se lo stato di indebitamento della stessa la riconduca ad uno stato di crisi oppure ad uno stato di insolvenza.
L’esperto ha spiegato che, al fine della verifica, sono stati applicati idonei indici di bilancio tali da dare la rappresentazione dell’effettiva situazione finanziaria dell’Associazione, come l’indice di bilancio Z scorre di Altman riconosciuto a livello globale quale indicatore comune dell’insolvenza e basato sulla sommatoria dei rapporti di: capitale circolante / capitale investito; utile distribuito / capitale investito; risorse operative / capitale investito; valore di mercato / passività totali e vendite nette / capitale investito.
Dall’analisi tecnica dei documenti sulla situazione contabile è emerso che la situazione debitoria dell’Associazione non è mutata rispetto agli anni precedenti come pure la prospettiva dell’avanzo di gestione reputato non idoneo ad una risoluzione dell’insolvenza, ovvero: l’Associazione versa in una situazione debitoria tale che, letta sia alla luce dei risultati operativi annuali che alla scadenza del termine di concessione, non appare reversibile salvo un evento di natura straordinaria che porti un introito finanziario sostanzioso senza che ad esso siano correlati costi di gestione e, comunque, uscite di cassa.
Rispetto agli scenari possibili con particolare riferimento all’ipotesi del fallimento, l’esperto ha spiegato che, secondo l’Ordinamento concorsuale attualmente in vigore, le associazioni riconosciute sono enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta, quindi tale ipotesi investe il solo patrimonio associativo; mentre con l’entrata in vigore del “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” che avrà efficacia nell’Ordinamento concorsuale italiano ad agosto 2020, salvo modifiche, l’associazione potrebbe essere soggetta a “liquidazione controllata” provocata almeno da un creditore. Quanto alla possibilità di dare continuità all’attività, ha precisato che ad oggi l’associazione non ha marginalità per proseguire, tuttavia la scelta va rimessa all’Assemblea dei Soci.
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Il Consulente ha poi risposto alle numerose domande dei Capigruppo presenti:
D – E’ possibile affidare l’associazione a un pool di esperti in finanza?
R – In linea teorica sì ma dipende dalla volontà degli associati.
D – I debiti sulla TeMa vengono da lontano da prima del 2014. Se oggi si decidesse di mettere in liquidazione la TeMa che fine farà il debito accumulato? Si potrebbe risalire agli anni antecedenti all’ultimo quinquennio? All’interno dell’associazione il Comune è il socio principale, quali conseguenze per l’Ente nel caso si arrivasse al fallimento giudiziale?
R – L’associazione presenta un saldo di conto corrente passivo, quindi non c’è nulla da liquidare. Il liquidatore nominato cercherà di gestire i debiti che vanno pagati. La richiesta di esdebitazione, ovvero l’istituto giuridico che, a conclusione della procedura fallimentare, consente al fallito di liberarsi dei debiti non soddisfatti, passa necessariamente dal controllo giudiziale e i presupposti sono che l’imprenditore non deve aver contratto i debiti con colpa grave. Quello che oggi è fallimento, domani con l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, diventa liquidazione controllata e il liquidatore potrebbe, laddove ci fossero i presupposti giuridici, esperire azioni nei confronti anche del Comune.
D – La eventuale decisione dell’Assemblea dei Soci di non continuare l’attività fino ad agosto 2020, potrebbe portare alla cosiddetta bancarotta? In presenza di un decreto ingiuntivo quali possono essere le conseguenze inevitabili? Nell’ipotesi di procedura di fallimento le perdite pregresse che fine fanno, sono da pagare o no, chi le paga? La responsabilità riguarda solo gli amministratori dell’ultimo anno oppure anche gli altri?
R – Il reato di bancarotta è imputabile solo a colui che è soggetto alla procedura fallimentare. Il precetto può essere però il preludio di una istanza di fallimento con inizio di pignoramento. I debiti si possono pagare se ci sono i soldi. Il curatore ha l’obbligo di verificare i documenti contabili per accertare le eventuali responsabilità e dimostrare il concorso di soci.
D – Il Comune (socio privilegiato) potrebbe essere chiamato in causa laddove si dimostri che c’è una ingerenza civilistica? Continuare a proseguire l’attività dell’associazione attraverso contributi del Comune, potrebbe mettere l’Ente in una situazione di rischio verso la Corte dei Conti?
R – Il campanello d’allarme potrebbe suonare quindi è necessaria una attenzione maggiore del curatore.
D – L’Associazione è aggiudicatrice di una gara d’appalto che scade nel 2021, il Comune potrebbe dire di non erogare più il contributo previsto dalla gara d’appalto?
R – Il Comune ha una volontà politica da esprimere.
D – Il CdA che si è dimesso è in regime di prorogatio? In questi mesi si potevano sottoscrivere i contratti della stagione teatrale? Alla luce delle ingerenze civilistiche che assume l’Ente quali conseguenze ci sono?
R – I contratti si potevano sottoscrivere. Di fatto i dimissionari continuano l’attività per l’ordinaria amministrazione fino ad arrivare a una nuova Assemblea e quindi alla nomina di un nuovo CdA. Comunque c’è un giudice civile che si pronuncia.
D – Con un decreto ingiuntivo che è stato presentato da un dipendente si profila un percorso. Allo stato attuale con l’apertura esecutiva che pone la TeMa in una posizione comunque di insolvibilità, il Comune con una convenzione in corso quali rischi corre come parte contraente?
R – Come afferma la legge fallimentare in vigore ad oggi si può andare avanti solo se si è certi di non aggravare il dissesto. Sul piano giuridico se si dovesse accertare che anche il Comune dovesse aver concorso al dissesto l’Ente sarebbe chiamato a risponderne.
Chiudendo la seduta il consulente ha dichiarato che per eventuali dubbi si faccia riferimento alla relazione depositata.
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A conclusione dell’incontro, da parte dei Consiglieri Capigruppo è stato ribadito il principio della responsabilità politica invitando l’Amministrazione Comunale a chiedere la convocazione dell’Assemblea dei Soci a cui il Comune dovrà partecipare con una precisa linea di condotta.
In risposta il Sindaco ha ricordato che la richiesta di convocazione dell’Assemblea dei Soci è stata già inviata mediante PEC chiedendo che siano iscritti all’ordine del giorno i seguenti punti: 1) dimissioni CdA; 2) esame della situazione economico-finanziaria; 3) rinnovo del CdA; 4) eventuale messa in liquidazione dell’Associazione.
L’Amministrazione Comunale è in attesa di conoscere le determinazioni del CdA.
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