Coronavirus: consentite coltivazione di orti per autoconsumo e cura dei giardini

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Coronavirus: consentite coltivazione di orti per autoconsumo e cura dei giardini

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 279/20 G.M.del 22.04.20 
Coronavirus: coltivazione di orti per autoconsumo e cura dei giardini non adiacenti alla propria abitazione sono consentite rispettando le regole 
(ON/AF) – ORVIETO – In una nota ufficiale, la Regione Umbria precisa che sono consentite la coltivazione di orti per il consumo familiare e la cura di giardini privati, ma nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, anche se orti e giardini non sono adiacenti alla propria abitazione. 
 
Sulla materia, meglio spiegata nelle scorse ora anche dallo stesso Governo, la Regione ha chiesto chiarimenti alla Prefettura di Perugia, richiamando quanto previsto dalle misure adottate, in particolare nelle disposizioni del Dpcm del 10 aprile.
Ovvero: “è consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti alla prima o altra abitazione poiché la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.
“Tra le attività consentite – spiega inoltre la Regione Umbria – rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”.

Resta fermo, altresì, che nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un’emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali.

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Ultimo aggiornamento
22/04/2020