Coronavirus: Decreto-legge del Governo per contenimento diffusione epidemia e disposizioni sulla sorveglianza sanitaria

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Coronavirus: Decreto-legge del Governo per contenimento diffusione epidemia e disposizioni sulla sorveglianza sanitaria

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 1078/21 G.M. del 30.12.21 
Coronavirus: Decreto-legge del Governo per contenimento diffusione epidemia e disposizioni sulla sorveglianza sanitaria
(ON/AF) – ORVIETO – Nella seduta di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge (vedi allegato) che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia e prevede l’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. In dettaglio:
Green Pass rafforzato 
Dal 10 gennaio 2022 fino alla conclusione dello stato di emergenza, l’uso del Green Pass rafforzato è esteso alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Il Green Pass rafforzato è necessario anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto incluso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto-legge prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, tali soggetti hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza suddetta faccia seguito all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; In quest’ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Allegati

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Ultimo aggiornamento
30/12/2021