Coronavirus: decreto-legge GREEN PASS sui luoghi di lavoro. In vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre

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Coronavirus: decreto-legge GREEN PASS sui luoghi di lavoro. In vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 748/21 G.M. del 22.09.21
Coronavirus: decreto-legge GREEN PASS sui luoghi di lavoro. In vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre
(ON/AF) – ORVIETO – E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 27 del 21 settembre 2021 approvato dal Consiglio dei Ministri che introduce “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (vedi allegato). Ecco cosa prevede: 
Lavoro pubblico – È tenuto ad essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche, di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture citate. 
L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. 
Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro individuano, inoltre, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. 
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. 
La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. 
L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi. 
Lavoro privato – Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Anche per il lavoro privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Il decreto introduce i tamponi calmierati prevedendo l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi, ovvero applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.  Le nuove norme prevedono la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Anche il personale amministrativo e i magistrati, per accedere ai tribunali e uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Revisione misure di distanziamento. Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Comitato Tecnico Scientifico esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.
Il provvedimento interviene, infine, sul settore sportivo data la grave crisi che continua ad attraversare tale settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica. Il sostegno allo sport di base previsto dal decreto-legge si sostanzia nelle azioni di: sostegno della maternità delle atlete non professioniste; garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore; incentivo all’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport. Le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

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Ultimo aggiornamento
22/09/2021