Coronavirus: Decreto Legge “Natale” recante “ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”

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Coronavirus: Decreto Legge “Natale” recante “ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 907/20 G.M. del 
Coronavirus: con il Decreto Legge “Natale” l’Italia nei giorni festivi e prefestivi dal 24 al 6 gennaio è “zona rossa”; nei feriali 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio  è “zona arancione” 
• Gli spostamenti consentiti 
(ON/AF) – ORVIETO – 18.12.20 – Il Consiglio dei Ministri ha approvato stasera il decreto-legge che introduce “ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” durante il periodo delle feste natalizie e di fine anno, mantenendo le disposizioni già introdotte dal decreto-legge n. 158/2020, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
Il Decreto legge 172/2020 cosiddetto “Natale” in vigore dal 19 dicembre e già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 313 del 18 dicembre 2020 (vedi link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/s e http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf ) prevede:
• nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le misure per le cosiddette “zone rosse” previste dal DPCM 3 dicembre 2020, ovvero le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
• nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano, su tutto il territorio nazionale, le misure per le cosiddette “zone arancioni”, previste dal suddetto DPCM, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. 
Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione comunque degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. 
Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con queste persone.
Il decreto legge prevede, infine, lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. 
Queste attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto attraverso il cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Le violazioni  alle norme del decreto legge sono punite con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
18/12/2020