Coronavirus: DPCM 22 marzo 2020 su continuità delle filiere di alcuni settori, servizi di pubblica utilità e servizi essenziali

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Coronavirus: DPCM 22 marzo 2020 su continuità delle filiere di alcuni settori, servizi di pubblica utilità e servizi essenziali

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 192/20 G.M. del 24.03.20 

Coronavirus: DPCM 22 marzo 2020 – nuove misure sulle attività produttive industriali e commerciali
(ON/AF) – ORVIETO – Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha previsto, come è noto, nuove misure in ordine alla sospensione di attività produttive industriali e commerciali che non rientrano nell’elenco allegato al decreto.  
A tale riguardo, la Prefettura di Terni che ha competenza solo per le attività produttive situate nell’ambito del territorio della provincia, ha reso noto che le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori indicati nel suddetto allegato, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990, dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata prefettura.preftr@pec.interno.it dal legale rappresentante dell’azienda interessata, indicando nell’oggetto “D.P.C.M. 22 marzo 2020 — Comunicazione attività”, complete delle seguenti informazioni: sede dello stabilimento; tipologia di attività; imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.
Inoltre, analoga comunicazione dovrà essere presentata dai legali rappresentanti degli impianti a ciclo produttivo continuo presenti nel territorio della provincia, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall’interruzione dell’attività.
Infine, i legali rappresentanti delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale, dovranno presentare istanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Da ultimo, la Prefettura di Terni ricorda che per le attività già espressamente autorizzate dall’art. 1, lett. a) del D.P.C.M. non è necessario compiere nessun adempimento formale.

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Ultimo aggiornamento
24/03/2020