Coronavirus: nuovo decreto Consiglio dei Ministri su certificazioni verdi, svolgimento attività in ambito educativo, scolastico e formativo, e per turisti stranieri in Italia

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Coronavirus: nuovo decreto Consiglio dei Ministri su certificazioni verdi, svolgimento attività in ambito educativo, scolastico e formativo, e per turisti stranieri in Italia

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 059/22 G.M. 
Coronavirus: dal Consiglio dei Ministri decreto-legge su certificazioni verdi e per svolgimento attività in ambito educativo, scolastico e formativo 
(ON/AF) – ORVIETO – 02.02.22 – Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti relative alla certificazione verde Covid-19 estendendo la validità della certificazione a chi ha effettuato tre dosi vaccinali, certificato che in questo caso non avrà scadenza, salvo nuove disposizioni sanitarie.
Il decreto modifica le regole per la gestione delle attività in ambito educativo, scolastico e formativo riducendo il ricorso alla Dad e prevede, infine, misure per i visitatori stranieri in Italia.  
Per la SCUOLA il decreto-legge stabilisce:
Infanzia
– fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; 
– dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
Primaria
– fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  
– dal quinto caso, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 
Secondaria di primo e secondo grado: 
– con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 
– con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 
Green Pass 
Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. 
 
Circolazione stranieri in Italia 
A quanti provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 
Meno limitazioni ai vaccinati 
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
02/02/2022