Coronavirus: nuovo DPCM 24 ottobre 2020

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Coronavirus: nuovo DPCM 24 ottobre 2020

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 772/20 G.M. del 25.10.20 
Coronavirus: in vigore dalla mezzanotte di stasera il nuovo DPCM del Governo per interrompere la curva del contagio
(ON/AF) – ORVIETO – Entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 24 novembre prossimo, le nuove norme varate dal Governo, contenute nel DPCM 24 ottobre, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per interrompere la curva del contagio.
Il DPCM (vedi allegato), stabilisce:
– l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ne raccomanda l’uso anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi
– l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
nei centri urbani può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00 delle strade o piazze, dove si possono creare situazioni di assembramento
– è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
– l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, secondo i protocolli e le linee guida vigenti
– è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività 
– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali  
 
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento  
– sono sospesi eventi e competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, e l’attività sportiva dilettantistica di base, scuole e attività formativa di avviamento agli sport di contatto e tutte le gare, competizioni e attività connesse 
– consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento .
– sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto 
– sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
 
– sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Presso le abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza  
– sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi 
– sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nelle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza 
– è raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
– l’accesso ai luoghi di culto deve avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra i frequentatori 
– l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurata a condizione purché si tenga conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori.
– l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza 
 
– le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00 
– sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
– le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative che possono essere svolte con modalità a distanza 
– le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni  
– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico 
– è consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi siano alloggiati 
 
– è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze 
– restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 
– le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale  
– sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona.
– sono garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi 
– nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile come pure per le attività professionali e da parte dei datori di lavoro privati.  
 
 

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Ultimo aggiornamento
25/10/2020