Coronavirus: Ordinanza del Sindaco per nuove disposizioni su cessazione isolamento contumaciale per positività al Covid-19

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Coronavirus: Ordinanza del Sindaco per nuove disposizioni su cessazione isolamento contumaciale per positività al Covid-19

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 819/20 G.M. del 13.11.20 
Coronavirus: Nuove disposizioni su cessazione isolamento contumaciale per positività al Covid-19. Ordinanza del Sindaco  
• Gli effetti delle ordinanze di isolamento già adottate e non ancora revocate, cessano con la ricezione, da parte degli interessati, della comunicazione del Servizio di Igiene Pubblica della ASL 
(ON/AF) – ORVIETO – Con apposita ordinanza del Sindaco (vedi Allegato), sono state emanate in data odierna le nuove disposizioni circa la cessazione dell’isolamento contumaciale per positività al Covid-19.
Nello specifico, a seguito dell’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 9 novembre 2020, il provvedimento del Sindaco dispone che gli effetti delle ordinanze di isolamento già adottate e non ancora revocate, cessano con la ricezione, da parte degli interessati, della comunicazione del Servizio di Igiene Pubblica della ASL. 
Il provvedimento è stato comunicato ai destinatari delle ordinanze di isolamento contumaciale, ad oggi ancora non revocate, e trasmesso a: Usl Umbria 2, Prefettura di Terni, Questura di Terni, Regione Umbria / Presidente della Giunta Regionale, Commissario di P.S. di Orvieto, Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto, Comando Guardia di Finanza Compagnia di Orvieto.
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L’art. 1 dell’ordinanza della Presidente della Regione Umbria, prevede che: “a decorrere dal 10 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 il Servizio di Igiene Pubblica, in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, dandone comunicazione all’interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché, con le stesse modalità, al medico di medicina generale e al Sindaco del comune di residenza. Restano ferme le ulteriori modalità di comunicazione alle altre Amministrazioni pubbliche interessate. Compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità di cui al comma 1 l’emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale”.

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Ultimo aggiornamento
13/11/2020