Dal 1° maggio in vigore ordinanza Ministro Salute su utilizzo mascherine al chiuso

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Dal 1° maggio in vigore ordinanza Ministro Salute su utilizzo mascherine al chiuso

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 317/22 G.M. 
Dal 1° maggio in vigore ordinanza Ministro Salute su utilizzo mascherine al chiuso
(ON/AF) – ORVIETO – 29.04.22 – A partire dal 1° maggio e comunque non oltre il 15 giugno entra in vigore l’ordinanza del Ministro della Salute sull’utilizzo delle mascherine al chiuso. L’ordinanza (vedi allegato) prevede:
• L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per accedere a mezzi di trasporto quali: 
velivoli adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di  trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso
• L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.
Raccomanda di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 
Titolari o gestori di servizi e attività e i vettori aerei, marittimi e terrestri sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 

Allegati

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Ultimo aggiornamento
29/04/2022