Incendi boschivi: apertura periodo di grave pericolosità su tutto il territorio regionale

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Incendi boschivi: apertura periodo di grave pericolosità su tutto il territorio regionale

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 687/21 G.M. del 21.08.21
Incendi boschivi: apertura periodo di grave pericolosità su tutto il territorio regionale 
(ON/AF) – ORVIETO –  La Regione Umbria comunica che è stata disposta l’apertura del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.
Durante tale periodo, è fatto assoluto divieto di compiere azioni che possano determinare potenziali rischi di incendi, quali accensione di fuochi compresi spettacoli pirotecnici, uso di apparecchi a fiamma o elettrici, uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace, abbandono di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili, abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali.
In caso di avvistamento di un incendio boschivo, si invita a chiamare il 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUE. La chiamata è gratuita.
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Per impedire il verificarsi di incendi sul territorio comunale si ricorda che il Comune di Orvieto ha già emanato apposita ordinanza sindacale (vedi allegato) che reca disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi (Ferrovie, Anas, Società autostrade, Società di gestione di servizi idrici, Provincia e Consorzi di bonifica) di coadiuvare le strategie di prevenzione incendi nelle aree di propria competenza, attività ad altro rischio esplosivo, fuochi pirotecnici e fiamme libere e prevede l’obbligo di realizzazione delle fasce protettive.
L’ordinanza precisa i divieti per la bruciatura di stoppie, residui vegetali e vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo nonché la loro gestione e stabilisce le prescrizioni generali ed attività di prevenzione per: aree boscate, attività turistiche e ricettive, aziende di stoccaggio e trattamenti rifiuti, distanza della vegetazione dai fabbricati.
In caso di non osservanza degli obblighi e dei divieti indicati nell’ordinanza, verranno applicate le sanzioni amministrative da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

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Ultimo aggiornamento
21/08/2021