Iniziata la “Fase 2” della gestione dell’emergenza Covid-19. Le misure

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Iniziata la “Fase 2” della gestione dell’emergenza Covid-19. Le misure

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 308/20 G.M. del 04.05.20 
Iniziata la Fase 2 della gestione dell’emergenza Covid-19: le disposizioni in vigore da Lunedì 4 maggio 2020 
(ON/AF) – ORVIETO – E’ in iniziata oggi fino al 17 maggio sull’intero territorio nazionale la cosiddetta “Fase 2” della gestione dell’emergenza Covid-19 che consente alcune aperture, pur mantenendo il distanziamento sociale e le misure di protezione come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020.  
 
Spostamenti all’interno della Regione: consentiti per comprovate esigente lavorative; per motivi di salute; per situazioni di necessità, compresa la possibilità di incontrare i congiunti ma nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico, e utilizzando le mascherine. 
Rimangono le autocertificazioni (vedi modulo allegato).
Vedi l’allegato modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020 (può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali). L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.
Congiunti: il DPCM fa riferimento a: coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (ad esempio: i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (ad esempio: i cugini del coniuge). Sono esclusi gli amici.
Spostamenti fuori Regione: è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati ad eccezione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Rimangono le autocertificazioni.  
Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C): obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.
Assembramenti: divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale disposizione.
Parchi, ville e giardini pubblici: è consentito recarsi, per svolgere attività motoria sportiva individuale ma rispettando il divieto di assembramento e della distanza interpersonale camminare a 1 metro di distanza, correre a 2 metri di distanza. Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale disposizione.
Parchi gioco per bambini: restano chiusi
 
Attività ludica o ricreativa all’aperto: Non è consentita
  
Attività sportiva: è consentita l’attività individuale con accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti, ma nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri.
Attività motoria: è consentita l’attività individuale con accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti, ma nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati: Sospesi.
Manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato: Sono sospese.
Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi: Attività sospese.
Parrucchieri, Barbieri e centri estetici: Attività sospese.
Visite ai Cimiteri: consentite nell’ambito della propria regione per far visita ai propri defunti anche al di fuori delle cerimonie funebri ma sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Cerimonie funebri consentite con la partecipazione dei congiunti fino a un massimo di 15 persone che devono indossare le mascherine e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Attività commerciali al dettaglio: Sospese ad eccezione delle attività di vendita di GENERI ALIMENTARI e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle citate attività. 
APERTI: edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie. 
Gli esercizi commerciali aperti sono tenuti ad assicurare: rispetto distanza interpersonale di 1 metro in tutte le attività e loro fasi, che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; garanzia di pulizia e igiene ambientale almeno 2 volte al giorno; garanzia adeguata di aereazione naturale o ricambio d’aria; ampia disponibilità e accessibilità di sistemi per la disinfezione mani, soprattutto accanto a tastiere schermi touch e sistemi di pagamento; utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi in tutte le possibili fasi lavorative, ove non sia possibile garantire il distanziamento sociale; uso di guanti usa e getta soprattutto per l’acquisto di alimenti e bevande garantire che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. 
Attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): consentita la  consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto asporto fermi restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali; il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. 
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, situati all’interno di stazioni ferroviarie e delle aree di servizio e di rifornimento di carburante: Chiusi ad eccezione di quelli lungo le autostrade.

Allegati

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Ultimo aggiornamento
04/05/2020