Peste suina africana: sanzioni a chi non segnali al servizio veterinario della ASL il rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti
COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 389/22 G.M. del 24.05.22
Peste suina africana: previste sanzioni nei confronti di chi non segnali al servizio veterinario della ASL il rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti
(ON/AF) – ORVIETO – In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge n. 29 del 7 aprile 2022 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” e alle comunicazioni pervenute dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Terni, si rende noto che la norma suddetta prevede all’art. 3 (Obblighi di segnalazione e sanzioni) la disposizione sanzionatoria nei confronti di chiunque, nell’ambito dell’attività di attuazione dei Piani regionali, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o coinvolto in un sinistro con cinghiali, non segnali immediatamente al servizio veterinario dell’ASL competente per territorio, il rinvenimento di esemplari di cinghiali feriti o deceduti.
La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 (sezioni I e II del capo I).
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Ultimo aggiornamento
24/05/2022