Prevenzione incendi boschivi sul territorio comunale

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Prevenzione incendi boschivi sul territorio comunale

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 598/20 G.M. del 24.08.20 
Misure precauzionali di prevenzione incendi nel territorio comunale
(ON/AF) – ORVIETO – In attuazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e salvaguardia della pubblica e privata incolumità e delle raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2020, con apposita ordinanza sindacale (vedi allegato) sono disposte le seguenti misure precauzionali volte ad impedire il verificarsi di incendi sul territorio comunale.  
In particolare, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo ed immediatamente adiacenti ad esse, è tassativamente vietato:
Accendere fuochi compresi gli spettacoli pirotecnici; 
Il brillamento di mine salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive;
L’uso di apparecchi a fiamma o elettrici;
– L’uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
– L’abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili;
– Abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali.
L’ordinanza reca disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi (Ferrovie, Anas, Società autostrade, Provincia, Consorzi di bonifica), attività ad altro rischio esplosivo, fuochi pirotecnici e fiamme libere e prevede l’obbligo di realizzazione delle fasce protettive.
Precisa i divieti per la bruciatura di stoppie, residui vegetali e vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo nonché la loro gestione e stabilisce le prescrizioni generali ed attività di prevenzione per: aree boscate, attività turistiche e ricettive, aziende di stoccaggio e trattamenti rifiuti, distanza della vegetazione dai fabbricati.
In caso di non osservanza degli obblighi e dei divieti indicati nell’ordinanza, verranno applicate le sanzioni amministrative da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

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Ultimo aggiornamento
24/08/2020