Anagrafe

Ufficio Anagrafe

Via Roma, 3 – presso ex-infermeria della caserma Piave
05018 – Orvieto

anagrafe@comune.orvieto.tr.it

 

Dirigente
Dott.ssa Maria Perali

 

Responsabile del Servizio

 

Ufficio
Maurizio Pescatori
TEL 0763/306712

Daniele Stella
TEL 0763/306713

Luca Cignini
TEL 0763/306714

Funzioni e procedimenti

È possibile consultare le pagine tematiche dedicate ai singoli procedimenti e servizi per maggiori approfondimenti:

  • Rilascio carte d’identità
  • Cambi di residenza
  • Certificazioni anagrafiche
  • Dichiarazioni sostitutive di atto notorio

Rilascio Carta d'identità elettronica (CIE)

Rilascio carta d’identità elettronica (CIE)

Possono richiedere il rilascio della CIE (carta d’identità elettronica) tutti i residenti nel Comune di Orvieto nei seguenti giorni:

Martedi e Giovedì: 9.00-13.00 e 15.00-17.00 (accesso libero-prendere il numero elimina code di fronte al corpo di guardia della Polizia Locale) – Via Roma 3 (Ex Infermeria Caserma Piave)

Sabato: 9.00-13.00 (solo su appuntamento) – Via Roma 3 (Ex Infermeria Caserma Piave)

È possibile prenotare l’appuntamento per il sabato scrivendo un’email a: anagrafe@comune.orvieto.tr.it o contattando telefonicamente l’Ufficio Anagrafe ai seguenti numeri, dal lunedì al venerdì dalle 12.00-14.00 oppure il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00: tel. 0763.306713/714.

 

È necessario presentarsi personalmente, portando con sé:

–          una fototessera recente (caratteristiche della foto: inquadratura del solo volto ripresa frontalmente senza lenti da sole e cappelli)  in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB, con le seguenti caratteristiche: definizione immagine: almeno 400 dpi; dimensione del file: massimo 500kb; formato del file: JPG);

–          la carta di identità scaduta o in scadenza o un altro documento di riconoscimento valido.

In caso di smarrimento o furto della precedente carta di identità occorre presentare copia della denuncia di smarrimento o di furto.

Se si richiede la sostituzione della carta di identità deteriorata questa va riconsegnata.

Per tutti i richiedenti a partire dai 12 anni di età la procedura prevede l’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità indicate dal Ministero dell’Interno.

PER I MINORENNI: se si desidera il documento valido per l’espatrio il minore dovrà essere accompagnato da entrambi i genitori che dovranno sottoscrivere la dichiarazione che il figlio non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto e l’assenso all’espatrio.

In caso di impossibilità a presentarsi di uno dei genitori  è necessario produrre la dichiarazione di assenso all’espatrio del minore, firmata e corredata da fotocopia documento di riconoscimento.

Il giorno dell’appuntamento verrà rilasciato un foglio sostitutivo con gli estremi del nuovo documento valido a tutti gli effetti, salvo che per l’espatrio.  Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 / 10 giorni lavorativi. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.

Validità

Per i cittadini italiani la carta di identità è valida per l’espatrio, se non vi sono indicazioni contrarie.

La durata della validità è così individuata, a seconda dell’età del cittadino:

–          per i minori di età inferiore ai 3 anni: 3 anni dalla data di rilascio;

–          per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni: 5 anni dalla data di rilascio;

–          per i maggiorenni, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data di rilascio e la data di nascita.

Costi: 25 euro, da pagare direttamente il giorno dell’appuntamento (con carte di credito o debito, oppure in contanti)

Cambi di residenza

Cambi di residenza

Chi si trasferisce nel Comune di Orvieto o cambia abitazione all’interno del Comune deve presentare all’Ufficio Anagrafe una dichiarazione di residenza entro venti giorni dal trasferimento.

Chiunque sia maggiorenne può presentare la dichiarazione per se stesso e per la propria famiglia compilando per intero il MODULO appositamente predisposto dal Ministero oppure accedendo con SPID o CIE al PORTALE ANPR e seguendo la procedura guidata.

La nuova residenza ha decorrenza dal giorno in cui viene presentata la domanda.

L’Ufficio Anagrafe entro i successivi 45 giorni verifica l’esistenza dei requisiti (ovvero l’effettiva dimora abituale all’indirizzo dichiarato).

Nel caso di esito negativo l’interessato riceve una comunicazione ed entro 10 giorni può presentare per iscritto le proprie osservazioni.
La mancanza dei requisiti definitivamente accertata e comunicata all’interessato comporta il ripristino della  posizione anagrafica precedente e la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Se invece entro i 45 giorni l’interessato non riceve nessuna comunicazione quanto dichiarato si considera conforme e il procedimento si conclude positivamente in applicazione del principio del silenzio-assenso.

Il modulo va compilato in modo chiaro e leggibile, scansionato, possibilmente in un unico file pdf, e inviato alla PEC istituzionale del Comune di Orvieto: comune.orvieto@postacert.umbria.it. La PEC riceve anche da email.

In alternativa può essere consegnato a mano allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, previo contatto telefonico o email o all’Ufficio protocollo del Comune.

Il modulo deve essere sottoscritto da tutte le  persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.

La mancata sottoscrizione o la mancata compilazione dei campi obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.

 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

  1. Indicare nel primo blocco il tipo di pratica (provenienza da un altro Comune o dall’estero o rimpatrio di cittadini italiani iscritti all’AIRE o cambio di abitazione interno al Comune).
  2. Indicare nel secondo blocco i dati anagrafici e le altre informazioni richieste relative al dichiarante.
  3. Indicare l’indirizzo presso il quale ci si trasferisce.
  4. Indicare nei successivi blocchi i dati relativi agli altri eventuali componenti della famiglia.
  5. Se nell’abitazione presso la quale ci si trasferisce vivono già altre persone, indicare i dati di uno di essi, che dovrà sottoscrivere la dichiarazione nello spazio sottostante, per conoscenza e accettazione. Dovrà essere anche esplicitato se esistono o meno vincoli di parentela o affettivi con chi già occupa l’abitazione. Se ci sono vincoli si costituisce un unico stato di famiglia. Se non vi sono vincoli invece si avranno due stati di famiglia distinti. È da tenere presente che dove vi siano legami di parentela o affinità non è possibile costituire stati di famiglia diversi fra persone che hanno residenza nella medesima abitazione.
  6. Indicare il titolo abitativo scegliendo fra quelli proposti.
  7. Indicare almeno un recapito telefonico e possibilmente un recapito email al quale poter essere ricontatti.
  8. Sottoscrivere la dichiarazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Per tutti i cittadini

  1. Eventuali estremi di registrazione del contratto di affitto o di comodato (facoltativo come allegato ma da indicare nel modulo).
  2. Se nell’abitazione presso la quale ci si trasferisce vivono già altre persone, il documento di identità di chi ha firmato per conoscenza e accettazione.

Per i cittadini italiani

  1. Un documento di identità (carta d’identità o patente di guida o passaporto) del dichiarante e di tutti gli altri eventuali componenti maggiorenni della famiglia che sottoscrivono la dichiarazione.

Per i cittadini comunitari

  1. Passaporto del dichiarante e di tutti gli altri eventuali componenti della famiglia.
  2. Eventuale carta d’identità italiana.
  3. Se lavoratori: documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo (ad esempio: registrazione INPS del contratto di lavoro o ultime due buste paga o attestazione di attribuzione di partita IVA

oppure

Se non lavoratori: autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno 1 anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: S1, E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37).

Per maggiori dettagli e approfondimenti sulla residenza dei cittadini comunitari: ALLEGATO B

 Per i cittadini  non comunitari

  1. Passaporto del dichiarante e di tutti gli altri eventuali componenti della famiglia.
  2. Permesso di soggiorno.

 Per maggiori dettagli e approfondimenti sulla residenza dei cittadini non comunitari: ALLEGATO A

 

Per tutti i cittadini non italiani si ricorda infine che per poter registrare in Anagrafe i rapporti di parentela all’interno della famiglia anagrafica è necessario produrre gli atti originali (di nascita, matrimonio etc.), tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. Diversamente i membri della famiglia vengono registrati semplicemente come conviventi.

Certificazioni anagrafiche

Certificazioni anagrafiche

A partire dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma.  Il nuovo servizio erogato attraverso il portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permette di scaricare i seguenti 15 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, da un proprio dispositivo senza bisogno di recarsi allo sportello:

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e di stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

I certificati possono essere  rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, stato di famiglia e residenza possono essere richiesti in un unico certificato). Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Il servizio  consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o in alternativa riceverlo via mail.

ACCEDI AL SERVIZIO

Potrai selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato e per quale uso stai facendo la richiesta, cioè se rientri in uno dei motivi di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo previsti dalla legge.

Nel caso in cui ti sia richiesto un certificato in bollo, per procedere al pagamento dell’imposta di 16 € sarai reindirizzato su un portale dedicato. Terminata l’operazione di pagamento, potrai tornare al portale ANPR e ottenere il tuo certificato

Autocertificazioni

Con l’entrata in vigore della Legge n. 120 / 2020 art. 30bis l’obbligo di accettare le autocertificazioni è esteso, oltre che alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, anche ai soggetti privati (banche, assicurazioni, uffici postali aziende etc.).

Il testo unico sulla documentazione amministrativa riconosce ai cittadini la possibilità di dichiarare, sotto la propria responsabilità civile e penale, fatti e circostanze attestati in atti pubblici, allo scopo di semplificare l’attività amministrativa.

In particolare dispone che determinate certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti siano sostituite da dichiarazioni sottoscritte dagli interessati.

I soggetti privati che hanno ricevuto l’autodichiarazione potranno appurare la veridicità dei dati forniti presso l’amministrazione detentrice delle informazioni dichiarate, che è tenuta a fornirne conferma scritta, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante.

Dal 3 giugno 2021 il Comune di Orvieto è entrato in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ciò significa che l’Anagrafe comunale è confluita nella banca dati anagrafica nazionale. Tutti i cittadini residenti nel Comune possono vedere, scaricare e stampare i propri dati anagrafici (ad esempio le generalità, la composizione della famiglia, gli estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche direttamente dal sito ANPR, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Dichiarazione sostitutive di atto notorio

possono riguardare:

  • Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
  • La conformità di una copia all’originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

Non si possono autodichiarare:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d’impegno
  • Accettazioni o rinunce d’incarico
  • Procure
  • Scritture private
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile

Modulistica

Convivenza di fatto

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l’assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Modulo richiesta convivenza di fatto

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
25/06/2024