Funzioni e procedimenti
È possibile consultare le pagine tematiche dedicate ai singoli procedimenti e servizi per maggiori approfondimenti:
- Rilascio carte d’identità
- Cambi di residenza
- Certificazioni anagrafiche
- Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Rilascio Carta d'identità elettronica (CIE)
Rilascio carta d’identità elettronica (CIE)
Possono richiedere il rilascio della CIE (carta d’identità elettronica) tutti i residenti nel Comune di Orvieto nei seguenti giorni:
Martedi e Giovedì: 9.00-13.00 e 15.00-17.00 (accesso libero-prendere il numero elimina code di fronte al corpo di guardia della Polizia Locale) – Via Roma 3 (Ex Infermeria Caserma Piave)
Sabato: 9.00-13.00 (solo su appuntamento) – Via Roma 3 (Ex Infermeria Caserma Piave)
È possibile prenotare l’appuntamento per il sabato scrivendo un’email a: anagrafe@comune.orvieto.tr.it o contattando telefonicamente l’Ufficio Anagrafe ai seguenti numeri, dal lunedì al venerdì dalle 12.00-14.00 oppure il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00: tel. 0763.306713/714.
È necessario presentarsi personalmente, portando con sé:
– una fototessera recente (caratteristiche della foto: inquadratura del solo volto ripresa frontalmente senza lenti da sole e cappelli) in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB, con le seguenti caratteristiche: definizione immagine: almeno 400 dpi; dimensione del file: massimo 500kb; formato del file: JPG);
– la carta di identità scaduta o in scadenza o un altro documento di riconoscimento valido.
In caso di smarrimento o furto della precedente carta di identità occorre presentare copia della denuncia di smarrimento o di furto.
Se si richiede la sostituzione della carta di identità deteriorata questa va riconsegnata.
Per tutti i richiedenti a partire dai 12 anni di età la procedura prevede l’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità indicate dal Ministero dell’Interno.
PER I MINORENNI: se si desidera il documento valido per l’espatrio il minore dovrà essere accompagnato da entrambi i genitori che dovranno sottoscrivere la dichiarazione che il figlio non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto e l’assenso all’espatrio.
In caso di impossibilità a presentarsi di uno dei genitori è necessario produrre la dichiarazione di assenso all’espatrio del minore, firmata e corredata da fotocopia documento di riconoscimento.
Il giorno dell’appuntamento verrà rilasciato un foglio sostitutivo con gli estremi del nuovo documento valido a tutti gli effetti, salvo che per l’espatrio. Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 / 10 giorni lavorativi. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.
Validità
Per i cittadini italiani la carta di identità è valida per l’espatrio, se non vi sono indicazioni contrarie.
La durata della validità è così individuata, a seconda dell’età del cittadino:
– per i minori di età inferiore ai 3 anni: 3 anni dalla data di rilascio;
– per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni: 5 anni dalla data di rilascio;
– per i maggiorenni, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data di rilascio e la data di nascita.
Costi: 25 euro, da pagare direttamente il giorno dell’appuntamento (con carte di credito o debito, oppure in contanti)
Cambi di residenza
Certificazioni anagrafiche
Autocertificazioni
Con l’entrata in vigore della Legge n. 120 / 2020 art. 30bis l’obbligo di accettare le autocertificazioni è esteso, oltre che alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, anche ai soggetti privati (banche, assicurazioni, uffici postali aziende etc.).
Il testo unico sulla documentazione amministrativa riconosce ai cittadini la possibilità di dichiarare, sotto la propria responsabilità civile e penale, fatti e circostanze attestati in atti pubblici, allo scopo di semplificare l’attività amministrativa.
In particolare dispone che determinate certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti siano sostituite da dichiarazioni sottoscritte dagli interessati.
I soggetti privati che hanno ricevuto l’autodichiarazione potranno appurare la veridicità dei dati forniti presso l’amministrazione detentrice delle informazioni dichiarate, che è tenuta a fornirne conferma scritta, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante.
Dal 3 giugno 2021 il Comune di Orvieto è entrato in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ciò significa che l’Anagrafe comunale è confluita nella banca dati anagrafica nazionale. Tutti i cittadini residenti nel Comune possono vedere, scaricare e stampare i propri dati anagrafici (ad esempio le generalità, la composizione della famiglia, gli estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche direttamente dal sito ANPR, accedendo con SPID, CIE o CNS.
Dichiarazione sostitutive di atto notorio
possono riguardare:
- Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
- La conformità di una copia all’originale.
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.
Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:
- cittadini italiani
- cittadini dell’Unione Europea
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
- cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Non si possono autodichiarare:
- Dichiarazioni future
- Dichiarazioni d’impegno
- Accettazioni o rinunce d’incarico
- Procure
- Scritture private
- Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
Modulistica
Convivenza di fatto
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l’assenza di tali vincoli);
- coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
Modulo richiesta convivenza di fatto