Assegno di maternità

Assegno di maternità dei Comuni

Che cos’è

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

 

A chi spetta

Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
•  carta di soggiorno;
•  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Requisiti

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica ( ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

 

Cosa spetta

Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.740,60- per l’anno 2020 –  (IN RIVALUTAZIONE OGNI ANNO SU BASE ISTAT) in caso di madre non lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

 

La domanda

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.

 

Documentazione

  • La dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
  • Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
  • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
  • di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
  • diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
  • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

 

Chi paga

L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
26/09/2024