COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 465/21 G.M. del 08.06.21
Entro il 16 giugno va versato l’acconto IMU per l’anno di imposta 2021
(ON/AF) – ORVIETO – L’Ufficio Tributi del Comune rende noto che l’acconto dell’IMU per l’anno 2021 dovrà essere effettuato entro il 16 Giugno 2021 secondo le aliquote riportate nell’allegato prospetto.
Sono mantenute, alle stesse condizioni, anche per l’IMU 2021, le seguenti riduzioni:
– riduzione del 50% per la casa concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, genitori-figli;
– riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili e per gli immobili storici;
– riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato.
Viene mantenuta anche l’esenzione totale o parziale per gli immobili posseduti da enti non commerciali, a particolari condizioni, e l’esenzione per i terreni agricoli.
Non sono previste, invece, esenzioni per i titolari di pensione estera iscritti all’Aire, i quali dovranno effettuare i versamenti sui fabbricati secondo l’aliquota ordinaria.
L’art. 1, comma 599, della Legge n.178/2020, ha previsto l’esenzione dal pagamento della rata dell’acconto Imu 2021, per le categorie di operatori di operatori economici:
– immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 6-sexies del D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni”, convertito in Legge n. 69/2021, ha disposto l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo D.L. n.41/2021.
I soggetti potenzialmente beneficiari dell’esenzione sono i titolari di partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario, si tratta di coloro che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, le attività commerciali previste dall’art. 2195 C.C. o attività artistiche o professionali. Sono comunque esclusi gli enti pubblici ei soggetti previsti dall’art.162 bis del Tuir, quali intermediari (banche, società finanziarie etc), le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria etc, e tutte le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22.03.2021 o avviate dopo tale data.
Potranno accedere al beneficio coloro che abbiano avuto un fatturato medio mensile nell’anno 2020 ridotto almeno del 30% rispetto a quello dell’anno 2019. Tale requisito non è richiesto per le attività iniziate dopo il 1 gennaio 2019.
L’agevolazione compete esclusivamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi IMU esercitano l’attività di cui siano anche gestori.
Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento IMU, per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare apposita Dichiarazione IMU, entro il 30 giugno 2022, indicando i riferimenti catastali per i quali si è usufruito dell’esenzione e il periodo di esenzione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con il Modello F24. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
I soggetti non residenti sul territorio nazionale potranno eseguire dall’estero il versamento dell’imposta mediante bonifico bancario. Per la parte di competenza del Comune le coordinate bancarie sono le seguenti:
Cassa di Risparmio di Orvieto, sede centrale, appartenente al gruppo Banca Popolare di Bari
Conto corrente 2100 103
Cod. Iban IT48W0622025710000002100103
Cod. Swift BPBAITR1
Per gli immobili in categoria D, il cui gettito ad aliquota standard (7,6 per mille) è di competenza dello Stato, i contribuenti dovranno versare la somma a favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000.
L’Ufficio Tributi ricorda, inoltre, che il Decreto Fiscale n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, per chi paga in ritardo ha previsto la possibilità di beneficiare dello sconto delle sanzioni mediante la procedura del ravvedimento operoso lunghissimo.
Tale regolarizzazione può essere effettuata sempreché la violazione non sia già stata constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Sul sito del Comune è stato predisposto un calcolatore al seguente indirizzo: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G148
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